Skip to main content

Autore: mondolavoro

INPS: riemissione delle CU, assegno unico e reddito di cittadinanza

L’INPS – con Messaggio del 3 giugno 2024, n. 2089 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha comunicato che i ricalcoli effettuati nel corso del 2023 sugli importi corrisposti a titolo di assegno unico e universale hanno dato origine ad un ulteriore flusso di comunicazione verso Piattaforma fiscale.

Questo ha comportato una variazione dei dati nell’apposita sezione dei redditi esenti della CU 2024 per i beneficiari interessati.

La nuova Certificazione unica così variata è disponibile nell’apposita sezione del Cassetto fiscale, accedendo con credenziali SPID all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che le variazioni non hanno alcun rilievo/effetto:

  • ai fini degli adempimenti fiscali e dichiarativi del contribuente, poiché l’assegno unico non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • sull’ISEE 2024 e sulle prestazioni sociali agevolate collegate, in quanto i redditi e i patrimoni sono aggiornati prendendo a riferimento il 2022 (secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).

Rapporto di lavoro a tempo determinato ed indennità per ferie maturate e non godute

La Cassazione – con sentenza del 3 giugno 2024, n. 15415 – ha stabilito che il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto ad una indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ribadito che non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente avvertito e messo in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie: pertanto, il docente con contratto a termine non si può considerare automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.

CCNL Formazione Professionale: i nuovi minimi contrattuali

A mente del CCNL Formazione Professionale – sottoscritto, in data 1° marzo 2024, da Flc Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Conf.sal e dalle Associazioni datoriali Forma, Cenfop – con decorrenza 1° giugno 2024, verranno erogati gli incrementi retributivi al personale dipendente dagli Enti di Formazione Professionale.

Nella tabella che segue, i nuovi minimi contrattuali suddivisi per livello ed inquadramento:

LivelloImporto
I1604,19
II1697,07
III1798,93
IV1936,77
V2017,63
VI2286,10
VII2393,14
VIII2576,62
IX3160,14

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta