Base computo per il calcolo della quota d’obbligo in caso di c.d. “passaggio di appalto”
L’INL, con nota n. 1046 del 26 novembre 2020, è intervenuto in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’articolo 3, L. 68/1999, per le imprese che subentrano in un appalto, chiarendo che, in caso di cambio appalto, il personale assorbito in adempimento di obbligo di Legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex L. 68/1999.
Per quanto concerne il limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, l’Ispettorato ritiene che, in assenza di una specifica disposizione normativa, lo stesso possa coincidere con la durata dell’appalto. Ciò in quanto alla scadenza dell’appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo oppure verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente, venendo così calcolato nella relativa base di computo.