Base di calcolo del TFR ed incidenza dell’indennità sostitutiva del preavviso
La Cassazione – con sentenza del 19 gennaio 2023, n. 1581 – ha ribadito che l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Com’è noto, i primi due commi dell’art. 2120 cod. civ. recitano “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che l’indennità di mandato preavviso deve essere esclusa anche dal computo delle mensilità aggiuntive e delle ferie in quanto, comportando la risoluzione immediata del rapporto, il lavoratore (nel periodo di mancato preavviso) non ha prestato servizio.