Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva
L’INL, con circolare n. 7 del 6 maggio 2019, ha offerto alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Atteso che la disposizione chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, l’Ispettorato ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo applicato o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa l’“applicazione” di uno specifico contratto collettivo.
Di converso, lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.