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Bonus a favore dei genitori separati o divorziati per garantire l’assegno di mantenimento

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L’INPS – con Messaggio 9 febbraio 2024, n. 614 – ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito al Bonus a favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.

La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’INPS – a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024 – attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

La sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” è raggiungibile dalla home page del sito dell’INPS www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di € 8.174,00.

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