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Bonus bebè: requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari

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L’Inps, con messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022, ha ricordato che per il 2022 l’assegno di natalità non è stato prorogato, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

Con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la concessione della prestazione in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), ha affermato che l’assegno di natalità (e l’assegno di maternità di cui D.Lgs. 151/2001) deve essere considerato prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale, per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento. Conseguentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

Il pronunciamento della Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della norma censurata antecedente alle modificazioni introdotte dall’articolo 3, comma 4, L. 238/2021 (c.d. Legge europea 2019-2020), che al fine di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, ha apportato significative modifiche all’articolo 1, comma 125, secondo periodo, L. 190/2014. In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007, i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Pertanto, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, L. 238/2021, e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.

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