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Bonus figli a maglie larghe

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Maggiorazione del congedo parentale a maglie larghe. Spetta anche se la mamma ha terminato il congedo di maternità entro il 31 dicembre 2023 (evenienza che lo escluderebbe) e il papà ha fruito del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. In tal caso, infatti, ai fini del diritto alla maggiorazione si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito (paternità). Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nell’ultimo aggiornamento delle Faq.

Indennità più alte

Dall’anno 2023, grazie alla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), l’indennità del congedo parentale è maggiorata, per un mese fruito entro 6 anni di vita del figlio (in caso di adozione o affidamento il riferimento a 6 anni è all’ingresso in famiglia del minore). Quel mese, cioè, viene indennizzato all’80% della retribuzione e non al 30%. Dall’anno 2024, la legge n. 213/2023 (legge bilancio 2024) ha replicato la misura: un altro mese è indennizzato al 60% (80% solo nel 2024) se fruito entro 6 anni di vita del figlio. Le maggiorazioni spettano ai dipendenti che, rispettivamente, non hanno terminato l’astensione obbligatoria al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Se le scadenze sono due

In merito alla maggiorazione spettante quest’anno, è stato chiesto di chiarire cosa succede se uno dei genitori ha terminato il congedo obbligatorio entro il 31 dicembre 2023 e l’altro fruisce del congedo obbligatorio dopo la predetta data. La risposta è positiva per i lavoratori. In tal caso, infatti, precisa la Faq, la maggiorazione spetta perché si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito.

Esempio: se la mamma ha finito il congedo di maternità prima del 31 dicembre 2023, mentre il papà ha fruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024ricorrono i presupposti per accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%. Quindi, la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024 (dall’anno 2025 al 60%), per quanto previsto dalla legge di bilancio 2024.

Come si calcola il «mese»

Quando parla di maggiorazione del congedo parentale la normativa fissa un limite riferendolo a un «mese». È stato chiesto di chiarire come si calcola la mensilità, ossia se vanno considerati i mesi di calendario o 30 giorni. La Faq spiega che la durata «è esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso (ad esempio dal 1° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo).

Se i periodi sono di durata inferiore al mese si sommano le giornate di assenza di ogni periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari a un mese. Se i periodi sono di durata superiore a un mese (ma non multipli) si computa il mese o il numero di mesi inclusi negli stessi periodi, secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.

Non cambia la durata

Altra Faq ha chiesto di sapere in cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale. L’Inps risponde che la maggiorazione riguarda esclusivamente l’indennità, che è incrementata, mentre non aggiunge un altro mese alla durata del congedo parentale. Il riepilogo delle tutele. Un’ultima Faq ha chiesto il riassunto di come viene indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. La risposta è in tabella.

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