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Bonus Natale, c’è la guida

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Con la circ. n. 19 dello scorso 10 ottobre, l’amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni attuative del cd. “bonus Natale”. Si tratta dell’indennità una tantum di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che, ai sensi dell’art. 2-bis dl 113/2024 (dl Omnibus), spetta, nel 2024, ai lavoratori dipendenti. Come afferma Caratelli – presidente Enbic – l’intervento di prassi costituisce un’importante occasione per agevolare l’applicazione effettiva e coerente di una misura che può concretamente contribuire a sostenere il reddito dei lavoratori.

Analizziamo, quindi, le precisazioni dell’Agenzia. La circolare si sofferma sulle tre condizioni necessarie per l’erogazione dell’indennità. In primo luogo, il dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, riferito al periodo d’imposta 2024; tale reddito tiene conto dei redditi soggetti a cedolare secca, di quelli soggetti a imposta sostitutiva per l’applicazione del regime forfettario, dei redditi agevolati dagli incentivi per il rientro dei ricercatori all’estero e per i lavoratori impatriati, della quota di agevolazione Ace, delle mance ricevute dai lavoratori nel settore privato della ristorazione e degli alberghi, soggette a imposta sostitutiva.

Il medesimo reddito complessivo si assume al netto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. In secondo luogo, il lavoratore deve avere capienza fiscale, ossia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 Tuir – con esclusione delle pensioni -, superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, Tuir. Secondo l’Agenzia, proprio l’espresso richiamo all’art. 49 Tuir limita l’indennità ai lavoratori dipendenti (inclusi, se così qualificabili, i lavoratori domestici), ossia ai titolari di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) che rendono la prestazione alle dipendenze e sotto la direzione del datore.

In caso di più attività part-time contemporanee, il beneficiario può scegliere a chi indirizzare la richiesta. L’indennità è riconosciuta in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente

Sono escluse forme di contratto di lavoro diverse (ad esempio, co.co.co., contratti a progetto etc.) e i titolari di redditi diversi da quelli dell’art. 49 Tuir, quali i redditi assimilati, di cui all’art. 50 Tuir. In terzo luogo, il bonus spetta al dipendente con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in caso di famiglia monogenitoriale (in cui l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato, affidato o affiliato a un solo genitore) con almeno un figlio fiscalmente a carico.

Quanto ai nuclei monogenitoriali, l’Agenzia ha affermato che l’indennità spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. La convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell’indennità. Diverso il caso in cui il figlio fiscalmente a carico sia riconosciuto da entrambi i genitori. Il bonus non spetta se il dipendente vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile, anche non formalizzato all’anagrafe comunale, o il dipendente vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, secondo l’Agenzia, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Sotto il profilo operativo, la Circolare conferma che il dipendente deve comunicare al datore, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità, indicando anche il codice fiscale del coniuge e dei figli. In caso di più rapporti di lavoro, al sostituto d’imposta, chiamato a erogare il bonus, devono essere presentate anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, per calcolare il quantum spettante. In caso di più attività part-time contemporanee, il beneficiario può scegliere a chi indirizzare la richiesta.

L’indennità è riconosciuta in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità, e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il lavoratore che ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta perché privi di un sostituto (come i lavoratori domestici), non ha ricevuto l’indennità dal datore nonostante la sua spettanza, o abbia cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024, può beneficiare dell’indennità medesima nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

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