Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 4 aprile 2023, n. 274 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro.
Andando nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il suddetto “buono mobilità” è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune erogatore e, la circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti dell’Unione istante non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile.
Al riguardo, tale contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casalavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Il suddetto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto, ex art. 51, comma 3 del TUIR.