Cassa integrazione in deroga e previsioni dell’art. 2120 cod. civ.
La Cassazione – con ordinanza del 1° settembre 2022, n. 25838 – ha ricordato che, ex art. 2, comma 64, legge n. 92/2012, anche la cassa integrazione in deroga rientra nella previsione dell’art. 2120, comma 3, cod. civ. per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale (inteso come un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a un’aliquota percentuale di essa).
Com’è noto, il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il MLPS.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.