Cassazione: illegittimità del licenziamento per “momenti di svago” se affetto da depressione
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La Cassazione – con sentenza del 13 aprile 2021, n. 9647 – ha affermato che non può essere licenziato il lavoratore che esce per trascorrere “momenti ludici e di svago” mentre è in malattia, affetto da depressione.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che la malattia è intesa come uno stato che impedisce lo svolgimento della normale prestazione lavorativa, ma non come impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi tipo di attività; in tal caso, è onere del dipendente, sorpreso a svolgere attività di svago, dimostrare che:
- i momenti ludici sono compatibili con la patologia e non pregiudicano la guarigione;
- non sussistono elementi idonei a far presumere una fraudolenta simulazione della malattia.
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