Certificazione dei contratti: il chiarimento dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 gennaio 2024, prot. n. 694 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, ex D.P.R. n. 177/2011.
Al riguardo, l’INL ha sottolineato che l’art. 2 del richiamato D.P.R. impone alle imprese l’obbligo di utilizzare personale qualificato, con esperienza almeno triennale, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, deve procedere alla certificazione del contratto di lavoro, ex D.Lgs. n. 276/2003.
Nel caso in cui l’impiego del suddetto personale avvenga in forza di un contratto di appalto, sono da certificare i contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non anche il contratto commerciale di appalto.