Certificazione di genere ed interventi di promozione su parità nel lavoro: il decreto MLPS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto 20 ottobre 2022, redatto di concerto con il MEF ed il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia – ha ricordato che l’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162 ha previsto, con decorrenza 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.
Ai fini dell’ammissione all’esonero in commento, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti, ex art. 1, commi 1 e 4, Legge n. 12/1979, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto con una Circolare di imminente pubblicazione.
La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ex DPR n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006 e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni suddette e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.