Chiarimenti in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale
L’INPS – con Messaggio 9 febbraio 2024, n. 617 – ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS, ex art. 30 , D.L n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 .
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.L.. n. 48/2023 ”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.