Chiarimenti INPS sulla fruizione dell’esonero contributivo Donne svantaggiate
La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4063 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 ed a tutto il 2023.
L’INPS – con Circolare 23 giugno 2023, n. 58- ha reso note le istruzioni operative per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro (sia per il II semestre 2022 che per l’anno 2023).
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il Messaggio INPS n. 3809/2021 .
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.