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Chiarimenti sulle ferie tramutate in cassa integrazione Covid-19

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 23 novembre 2021, prot. n. 1799 – ha fornito un parere sulle ferie tramutate in Cassa integrazione Covid -19.

Nello specifico, il chiarimento verte sulla sussistenza di profili di illiceità a carico del datore di lavoro che modifichi in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse” nonché la possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL.

Nel caso specifico, a detta dell’INL, il datore di lavoro non avrebbe comunicato formalmente la decisione di trasformare in CIGO Covid un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, in violazione dell’art. 2109, comma 3, c.c., ai sensi del quale “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.

Per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa nel nostro ordinamento, né si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione ex art. 14, D.Lgs. n. 124/2004.

Pertanto, risultando inalterato il plafond di ferie maturate da ciascun lavoratore che potrà quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.

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