Chiarimenti sulle Indennità Covid-19
L’INPS – con Messaggio del 30 aprile 2021, n. 1764 – ha fornito ulteriori chiarimenti (rispetto a quelli già comunicati con Circolare n. 65/2021 ), relativamente:
- le indennità una tantum, ex D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
- l’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al riguardo, con riferimento all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità ex artt. 15 e 15-bis , D.L. n. 137/2020, viene precisato che i limiti di reddito di € 75.000 e di € 35.000, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
Inoltre, l’Istituto chiarisce che le indennità di cui all’art. 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 , del D.L. n. 41/2021 sono incompatibili con il REM 2021. Corrispondentemente, il REM 2021 è incompatibile con le sole indennità Covid-19, ex art. 10 del D.L. n. 41/2021, percepite nel 2021