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CIG per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo

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L’INPS – con Messaggio 26 luglio 2024, n. 2736 – ha riepilogato le principali regole in vigore per la fattispecie degli eventi meteo che possono causare la sospensione o riduzione dell’attività produttiva, soffermandosi sulle caratteristiche di base che determinano la legittimità della spettanza e sulle deroghe alla disciplina generale previste per questa specifica tipologia di sospensione.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

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