Cigd COVID: le attese istruzioni Inps
L’Inps, con circolare n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro, ha illustrato le novità apportate dal D.L. 34/2020 all’impianto normativo in materia di Cigd, e alle successive modifiche recate dal D.L. 52/2020, e ha fornito indicazioni in merito al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, D.L. 34/2020, in favore degli sportivi professionisti.
La circolare indica destinatari e lavoratori beneficiari della prestazione, modalità e termini di presentazione della domanda, di autorizzazione della prestazione, modalità di pagamento e istruzioni contabili.
Le aziende già autorizzate dalla Regione o dal Ministero del lavoro a trattamenti di Cigd per complessive 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Inps.
L’accordo preventivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale può essere concluso anche in via telematica e autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
L’Inps, con messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020, in riferimento alla circolare n. 86/2020, ha fornito ulteriori indicazioni relativamente al calcolo delle settimane di Cigd e all’accesso alle ulteriori 4 settimane.