Co.co.co.: caratteristiche per la sussistenza della subordinazione
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9783, ha stabilito che, perché sia configurabile un rapporto di c.d. parasubordinazione, ai sensi dell’articolo 409, n. 3, c.p.c., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d’opera del collaboratore autonomo con l’ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l’attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira.
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