Co.co.co.: l’indennità ex articolo 32, L. 183/2010 comprende i danni ma non le pretese retributive
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 luglio 2022, n. 21609, ha stabilito che l’indennità prevista dall’articolo 32, comma 5, L. 183/2010, come autenticamente interpretato dalla L. 92/2012, è esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell’indebita frammentazione del rapporto, mentre non limita il diritto del dipendente assunto a termine a essere regolarmente retribuito in relazione ai periodi lavorati, con la conseguenza che lascia inalterate le pretese retributive che trovano titolo nelle prestazioni rese: tale principio è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine instaurate dalla Pubblica Amministrazione, in relazione alle quali il danno subito dal lavoratore non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri previdenziali, perché questi sono dovuti, in virtù del principio di corrispettività affermato dall’articolo 2126, cod. civ., con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto.