Collocamento obbligatorio e base computo smart working
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 9 giugno 2021, n. 3 sollevato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio Provinciale di Verona – ha fornito chiarimenti in merito al computo dei lavoratori in smart working nella base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio ex lege 68/99 .
Al riguardo, il MLPS ha precisato che i lavoratori agili non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.
Infatti, i casi di esclusione contemplati dall’art. 4, comma 1 , legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso, risulterebbe di fatto pregiudicata la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie. Infine, l’inserimento a pieno titolo dei lavoratori agili nell’organico aziendale risulta suffragato anche da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.