Compensazione di crediti INPS e INAIL in F24: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 28 giugno 2024, n. 16 – ha fornito le indicazioni operative in relazione alle modifiche, introdotte dalla Legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 39/2024 , alle procedure di compensazione di crediti tramite Mod. F24.
Al riguardo, viene precisato che i datori di lavoro:
- hanno l’obbligo generalizzato, con decorrenza 1° luglio 2024, di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
- sono esclusi, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’AE di importo complessivamente superiore ad € 100.000;
- possono beneficiare del posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.
Al riguardo, l’AE ha confermato che, a decorrere dalla data del 1° luglio, è necessario avvalersi dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa (Entratel e Fisconline) ogniqualvolta nel Mod. F24 vi siano compensazioni, comprese quelle di crediti INPS e INAIL.
Riguardo al posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, l’Amministrazione finanziaria conferma, inoltre, che per l’attuazione di tale disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2024, si rende necessaria l’adozione di provvedimenti, anche in maniera progressiva, da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.