Compensazione nel risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2018, n. 10132 ha stabilito che, in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorchè i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società che aveva trattenuto dal TFR la somma corrispondente al credito dalla stessa vantato nei confronti del lavoratore, a titolo di risarcimento danni.