Compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dei medici: l’intervento dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpelli del 17 dicembre 2024, n.263, 264, 265 – ha fornito dei chiarimenti in merito all’imposta sostitutiva nella misura del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale.
In generale, l’imposta sostitutiva trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto dell’art. 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 e dell’art. 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario del Comparto Sanità.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che anche ai compensi delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario dell’Azienda Provinciale, compatibili con le prestazioni aggiuntive si applichi l’imposta sostitutiva prevista nella misura del 15%.
L’imposta sostitutiva non trova, invece, applicazione su eventuali compensi corrisposti dall’Istante che non rientrano tra le prestazioni compatibili con le disposizioni contrattuali espressamente richiamate dalla medesima norma.