Computo del periodo di comporto secondo il calendario comune del periodo di comporto secondo il calendario comune
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 aprile 2019, n. 9751, ha stabilito che il periodo di comporto determinato in mesi deve essere computato, salvo diversa volontà delle parti sociali, secondo il calendario comune in base all’effettiva consistenza dei mesi, per il principio desumibile dall’articolo 2963, comma 4, cod. civ., e dall’articolo 155, comma 2, cod. civ.. Il riferimento al calendario (comune) solo in relazione al numero di giorni di malattia rilevanti ai fini dell’interruzione delle ferie e al mese, come unità indistinta, per commisurare la retribuzione dovuta durante il periodo di assenza, fornisce utili argomenti per desumere la volontà delle parti collettive di riferirsi al criterio ex numeratione dierum, per il computo del comporto determinato in mesi.