Conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza: chiarimenti sul sistema sanzionatorio
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 6 dicembre 2022, prot. n. 2414 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 che, tra le altre cose, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Al riguardo, a seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo, estendendosi fino al compimento di un anno di età del bambino.
L’inosservanza delle suddette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da € 1.032 ad € 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.