Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili: i primi chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare 20 settembre 2022, n. 19 – ha fornito indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto “Trasparenza”) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Tra le altre cose, relativamente alla “retribuzione”, il MLPS ha chiarito che la riforma prevede che il datore abbia l’obbligo di indicare «l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento».
Il legislatore si riferisce a tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell’assunzione, secondo la disciplina di legge e di Contratto Collettivo: in tal senso, il datore di lavoro non potrà indicare l’importo degli elementi variabili della retribuzione (es. il premio di risultato), pur essendo tenuto ad indicare al lavoratore – ciò sulla scorta di quanto previsto da specifiche previsioni di contratto collettivo soggettivamente applicabili al rapporto – in base a quali criteri tali elementi variabili saranno riconosciuti e corrisposti.
Per quanto concerne le eventuali misure di welfare aziendale, ovvero, il buono pasto, non rientrando ordinariamente nell’assetto retributivo, non sono oggetto dell’informativa, salvo che non siano previste dalla contrattazione collettiva o dalle prassi aziendali come componenti dell’assetto retributivo.