Configurabilità del mobbing: non sufficienti provate condotte datoriali illegittime
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865, ha ritenuto che, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, dovendosi ritenere necessaria la sussistenza dell’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e di quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo: ne consegue che, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e modificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili.