Congedo straordinario assistenza disabili: incostituzionale il requisito della preesistente convivenza
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che instauri tale convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.