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Contratti a termine più rischiosi

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I rapporti a termine tornano a essere super rischiosi per i datori di lavoro. Dal 17 settembre, il giudice che dichiari illegittimo un rapporto a termine trasformandolo a tempo indeterminato può fissare un risarcimento del danno superiore a 12 mesi di retribuzione (limite massimo fino al 16 settembre), qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno. Maggior danno che può essere, ad esempio, un lungo periodo di contenzioso che va dall’impugnazione fino alla sentenza (che può arrivare dopo vari anni).

A stabilirlo è il dl n. 131/2024, pubblicato in GU n. 217/2024 e in vigore da ieri, che modifica una delle novità del Jobs Act, prevista dall’art. 28, commi 2 e 3, del dlgs n. 81/2015.

L’illegittimità dei contratti a termine

La novità riguarda le sanzioni accessorie nei casi di rapporti a termine illegittimi e dal giudice trasformati a tempo indeterminato. In questi casi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno che, fino all’entrata in vigore del dl n. 131/2024, è pari a un’indennità onnicomprensiva d’importo tra minimo 2,5 e massimo 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

L’indennità ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze sia retributive e sia contributive relative al periodo tra la scadenza del termine e la sentenza di ricostituzione del rapporto di lavoro.

Sempre fino all’entrata in vigore del dl n. 131/2024, inoltre, in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il massimo dell’indennità è ridotto a metà (quindi il risarcimento va da 2,5 a 6 mensilità).

Il risarcimento deciso dal giudice

Il dl n. 131/2024 apporta due novità. Prima: nel lasciare valida, di principio, la misura minima e massima dell’indennità di risarcimento spettante al lavoratore nei casi di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (tra 2,5 e 12 mensilità), introduce la facoltà per il giudice di fissare l’indennità in misura superiore, se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. Seconda novità: l’abrogazione della riduzione del limite massimo a 6 mensilità (la metà di 12), in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine.

Le misure per la pubblica amministrazione

Il dl n. 131/2024 interviene anche sul risarcimento del danno nei casi di violazione (abuso) di contratti a termine nel settore pubblico, che mai possono comportare l’assunzione a tempo indeterminato. Fatta salva la facoltà al lavoratore di provare il maggior danno, il giudice fissa l’indennità da 4 fino a 24 mensilità dell’ultima retribuzione.

Altra novità del dl n. 131/2024, infine, interessa il lavoro stagionale degli stranieri extraUe: la previsione di una sanzione, da 350 a 5.500 euro, che assiste il divieto, già previsto, per i datori di mettere a disposizione del lavoratore straniero alloggi privi d’idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo (superiore, cioè, a un terzo della retribuzione).

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