Contratti cui non si applica l’articolo 18: licenziamento nullo regolato dal codice civile
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 luglio 2019, n. 19661, ha stabilito che, secondo la normativa ratione temporis vigente, nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l’articolo 18, L. 300/1970, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell’articolo 2110, comma 2, cod. civ., perché intimato in mancanza del superamento del periodo c.d. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall’articolo 8, L. 604/1966, bensì, in assenza di un’espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile.
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