Contratto a termine: disciplina straniera inapplicabile se meno favorevole
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 settembre 2019, n. 22932, in materia di contratto di lavoro a termine, ha ritenuto che la disciplina straniera, sebbene richiamata dalle parti quale lex contractus, non può trovare applicazione se meno favorevole per il lavoratore rispetto alla legge italiana, determinandosi, in caso contrario, la violazione del limite dell’ordine pubblico internazionale nella cui nozione, anche in considerazione della normativa dell’Unione Europea, rientrano la centralità dell’impiego stabile seppure con la mediazione di un modello di “flessibilità mite” attraverso un controllo del ricorso al lavoro precario e con la previsione di limiti ben precisi per la sua utilizzabilità. Nel caso di specie, nel contratto a termine, stipulato nel 1997, le parti avevano previsto l’applicazione di una legge straniera contenente una disciplina del contratto di lavoro a termine meno favorevole rispetto a quella dettata dalla L. 230/1962 all’epoca vigente.