Contratto di lavoro a progetto: riconducibilità a un progetto o programma specifico
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 marzo 2022, n. 9311, in tema di contratto di lavoro a progetto, ha ritenuto che la definizione legale di cui all’articolo 61, D.Lgs. 276/2003, richiede la riconducibilità dell’attività a un progetto o programma specifico, senza alcuna differenza concettuale tra i 2 termini, il cui contenuto, sebbene non inerente a un’attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto all’ordinaria attività d’impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile. La nozione di “specifico progetto“, di cui all’articolo 61, D.Lgs. 276/2003,, quale deriva dall’esegesi normativa, deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore.