Contributi previdenziali: importo della retribuzione da considerare per il calcolo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 ottobre, n. 21894, ha stabilito che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell’articolo 1, D.L. 338/1989, convertito dalla L. 389/1989 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale), è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal Ccnl, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore.