Contribuzione figurativa ed accesso alla pensione anticipata
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La Cassazione – con sentenza del 17 settembre 2024, n. 24916 – ha affermato che, a mente di quanto stabilito nell’art. 24, comma 10, decreto-legge n. 201/2011 (che consente l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti a patto che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne), la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il richiamato disposto normativo non reca infatti alcun riferimento all’effettività della contribuzione, limitandosi invece a richiamare la contribuzione utile.
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