Controllo a distanza dei lavoratori: indicazioni sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi
L’INL, con lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018, ha offerto alle proprie sedi territoriali indicazioni in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ex articolo 4, L. 300/1970, motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”.
L’Ispettorato sottolinea come l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consista in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione legate a esigenze di “sicurezza del lavoro”, devono essere evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da apposita documentazione di supporto.
Più specificatamente, è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR). Pertanto, l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’INL (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del DVR, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria e adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.