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Convenzione stipulata con Federsindacato: le istruzioni operative

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L’INPS – con Circolare del 13 novembre 2024, n. 95 – ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della Convenzione stipulata con l’Organizzazione sindacale Federazione dei sindacati uniti per i diritti, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

  1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Il codice INPS assegnato è EK.

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