Conversione in welfare e momenti impositivi
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 212 del 27 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla conversione del premio di risultato in welfareaziendale ai sensi dell’articolo 1, commi 182-190, Legge di Stabilità 2016, e articolo 51, Tuir.
In primo luogo, ha ribadito che l’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di 3.000 euro fissato dal citato comma 182, come già chiarito con circolare n. 5/E/2018, § 4.11, nell’ipotesi di conversione del premio di risultato in welfare, è il periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato sulla base del valore del benefit scelto. Pertanto, il rispetto del limite annuo di 3.000 euro dovrà essere considerato nel momento in cui il dipendente esercita l’opzione per sostituire il premio di risultato agevolabile con il paniere dei servizi welfare.
Per quanto concerne, invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi, ovvero il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente. Pertanto, in relazione alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai servizi welfare concernenti:
- la contribuzione alla previdenza complementare e/o alla cassa sanitaria;
- i rimborsi spese previsti dall’articolo 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), Tuir;
- le opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir;
- i buoni spesa o i buoni carburanti entro il limite di 258,23 euro;
- il rilascio dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito, nei limiti previsti dall’articolo 51, commi 2 e 3, Tuir, nel momento in cui quest’ultimo effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente, quindi, dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.