Skip to main content

Coop: sì alla riduzione della retribuzione al socio per crisi se è previsto un termine finale

|

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2967, ha stabilito che, in tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), L. 142/2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’articolo 3 della predetta Legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina un’ipotesi di illiceità dell’oggetto o una violazione di norme volte a impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex articolo 2379, cod. civ., ma rientra nella regola generale dell’annullabilità delle delibere assembleari di cui all’articolo 2377, cod. civ., con applicazione del relativo regime di impugnazione.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta