Coronavirus: attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”
| News
Il Ministero dell’interno, con comunicato dell’8 marzo 2020, ha dato notizia della direttiva per l’attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato, che ha disposto:
- gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli forniti dalle forze di Polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus;
- i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la Polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei Carabinieri e dalle Polizie municipali;
- per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;
- negli aeroporti delle aree dei territori a contenimento rafforzato i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito;
- per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso;
- analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi da crociera che non potranno sbarcare per visitare la città, ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza;
- la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli;
- la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell’Autorità: pena prevista arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452, c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).
Articoli recenti
Il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione
19 Dicembre 2024
CIRCOLARE DEL 18 DICEMBRE 2024
18 Dicembre 2024