Coronavirus: ulteriori disposizioni sul lavoro agile
È stato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020 il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, che attua alcune delle misure previste dal D.L. 6/2020.
In particolare, è stabilito che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia iulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito Inail.
Il Ministero del lavoro, con notizia del 24 febbraio 2020, aveva precisato che in questi casi, nella procedura telematica obbligatoria disponibile su cliclavoro.gov.it, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce a un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, va inserita la data di inizio dello smart working.
Viene inoltre prevista la soppressione dell’articolo 3, D.P.C.M. 23 febbraio 2020.