Correttezza del procedimento disciplinare e legittimità del licenziamento
La Cassazione – con ordinanza del 5 novembre 2024, n. 28369 – è intervenuta in ambito di procedimento disciplinare, ex art. 7, legge n. 300/1970, precisando che ove il lavoratore eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l’obbligo della sua audizione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il lavoratore ha diritto ad essere sentito oralmente, ma non ad un differimento dell’incontro per una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 7, legge n. 300/1970, recita “… Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre, la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa…”.