COVID-19: ulteriori misure di contenimento
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il D.L. 30 del 13 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Le misure di contenimento prevedono che:
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona arancione, di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), D.L. 33/2020;
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui sopra.
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