Crediti di lavoro, cessazione del rapporto lavorativo e decorrenza prescrizione
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La Cassazione – con sentenza del 6 settembre 2022, n. 26246 – ha ampliato i termini di esigibilità dei crediti di lavoro, affermando che al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oggetto di applicazione dell’art. 18, legge n. 300/1970 (come novellato dalla legge n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015), non è più applicabile un regime della cd. tutela reale.
Pertanto, la Suprema Corte ha precisato che il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92/2012), decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.