Cumulabili il riscatto del congedo parentale e della laurea
L’Inps, con circolare n.44 del 29 febbraio, ha offerto istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, come disposto dall’art.1, co.298, L. n.208/15.
L’abrogato co.2, art.14, D.Lgs. n.503/92, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro non fosse cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ma alternativa. L’abrogazione del suddetto co.2 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. La cumulabilità opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016, cioè le istanze di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. Il regime di incumulabilità/alternatività continua invece ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016; le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 e ancora pendenti, dovranno invece essere definite d’ufficio come se presentate alla data del 1° gennaio 2016.