D.L. Rilancio: credito d’imposta per le spese di sanificazione
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020, ha fissato l’ammontare del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus, introdotto dal Decreto Rilancio, al 15,6423% del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, e il limite massimo di spesa fissato dalla Legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che, in ogni caso, l’articolo 125, D.L. 34/2020, ha stabilito che l’ammontare del credito d’imposta non può eccedere il valore di 60.000 euro.
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, ha istituito il codice tributo “6917”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.