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Danno alla salute del dirigente e responsabilità datoriale

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La Cassazione – con ordinanza del 27 gennaio 2022, n. 2403 – ha ribadito che il datore di lavoro è sempre tenuto al risarcimento del danno derivante da eccessivi carichi di lavoro, anche nei confronti dei dirigenti.

A mente dell’art. 2087 cod. civ. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ricordato che la posizione apicale del dirigente e la possibilità di modulare l’organizzazione della prestazione lavorativa non fanno venir meno:

  • l’obbligo dell’azienda di vigilare sulle misure preventive,
  • la responsabilità datoriale, ex art. 2087 cod. civ.

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