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Danno differenziale: dies a quo per il diritto al risarcimento

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 novembre 2022, n. 34377, ha stabilito che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087, cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l’illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito, mentre ove l’illecito si sia protratto nel tempo, e abbia, perciò, carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente: ne consegue che dev’essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che ha fatto coincidere il decorso della prescrizione con la diagnosi della malattia, trascurando di verificare se la condotta datoriale inadempiente si fosse esaurita al momento della prima diagnosi della malattia o se, piuttosto, essa si fosse protratta, potendo l’aggravamento assumere rilievo indiziante in tal senso, sì da procrastinare, per quanto qui rileva, il decorso del termine di prescrizione.

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