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Decadenza di trattamenti retributivi e contributivi non estensibile a soggetti terzi

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 luglio 2019, n. 18004, ha chiarito che il termine di decadenza biennale previsto all’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, fa riferimento ai trattamenti retributivi e contributivi suscettibili, però, di essere fatti valere direttamente dai lavoratori, non potendosi estendere l’efficacia del termine decadenziale anche a soggetti terzi, quale l’Ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono dal termine di decadenza previsto ex lege.

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